SORVEGLIANZA SANITARIA
La sorveglianza sanitaria viene definita all’art.
2, lettera m del D.Lgs.81/08 come “l’insieme degli atti medici,
finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori,
in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle
modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”.
Tutte le attività che compongono la sorveglianza
sanitaria vengono svolte dal Medico Competente, nominato dal Datore di
Lavoro, ai sensi dell’art. 25 e dal
Titolo I, Capo III, Sezione V del D. Lgs. 81/2008.
La Sorveglianza Sanitaria comprende ai sensi
dell’Art. 41 del D. Lgs. 81/08 i seguenti accertamenti sanitari:
- Le visite preventive ai lavoratori per rilasciare l’idoneità specifica alla mansione;
- Visita medica periodica per il controllo dello stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica con periodicità dettata dalla normativa in base all’attività e alla valutazione dei rischi (generalmente una volta l’anno);
- Visita medica su richiesta del lavoratore qualora il medico ritenga ci sia una correlazione tra la malattia e i rischi professionali;
- Visita medica al cambio di mansione per verificare l’idoneità alla mansione specifica;
- Visita medica alla cessazione del rapporto lavorativo
È importante sottolineare che il D. Lgs. 106/09 ha abrogato la norma per
la quale le visite preassuntive
fossero vietate. Possono essere svolte su scelta del datore di Lavoro, Medico
Competente e Dipartimenti di Prevenzione delle ASL purché non sono volte ad
accertare una gravidanza o l’ipotesi di sieropositività.
Gli esiti della Sorveglianza Sanitaria
andranno a completare la CartellaSanitaria per ciascun lavoratore, alla quale può avere accesso esclusivamente in Medico Competente che darà il giudizio di
Idoneità:
- Idoneità totale;
- Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- Inidoneità temporanea (il MC dovrà indicare i limiti temporali di validità);
- Inidoneità permanente.
Il Datore di Lavoro, nei casi di
Inidoneità alla mansione specifica, adibisce il lavoratore, ove possibile, ad
altra mansione compatibile con il suo stato di salute conservando la stessa
retribuzione.
Obiettivo primario della sorveglianza
sanitaria è la tutela dello stato di
salute e sicurezza dei lavoratori attraverso:
- Valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi;
- Individuazione degli stati di ipersuscettibilità individuale ai rischi lavorativi;
- Verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione dei rischi attuate in azienda.
Da noi in azienda quest'anno hanno richiesto una Consulenza sicurezza sul lavoro ad una azienda specializzata, per adeguarci alla normativa di legge vigente.
RispondiElimina