INFORTUNIO IN ITINERE


L'infortunio in itinere comprende tutti gli infortuni che verificano durante il normale percorso dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa (casa- lavoro lavoro-casa), oppure durante il tragitto che collega due luoghi di lavoro (es. consulenza presso la sede di un cliente).


La definizione di infortunio in itinere va estesa anche per il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello in cui si consumano i pasti, durante la pausa pranzo, se in azienda non è presente un servizio di mensa.



Solo con la pubblicazione del D.Lgs. 38/2000 l'infortunio in itinere è stato inserito nella tutela assicurativa, escludendo gli infortuni che accadono sotto abuso di alcol o droghe o se sprovvisti dell'abilitazione alla guida. 

Sebbene la responsabilità civile e penale non ricada sul Datore di Lavoro in caso di infortunio in itinere (l'incidente è avvenuto al di fuori dell'azienda), il lavoratore comunque è tutelato.

E' coperto da polizza assicurativa il lavoratore che utilizza mezzo pubblico, a meno che non si ritenga necessario utilizzare mezzo privato (non esistono linee di trasporto pubblico nella zona, lunghi tempi di attesa, notevole distanze da percorrere a piedi).

Vengono definiti infortuni in itinere anche gli infortuni che accadono durante una missione o trasferta lavorativa o durante il percorso lavoro-albergo in caso di pernottamento cause lavorative.

Non vi è copertura assicurativa nel caso in cui l'infortunio si verifichi nel corso di un'attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa o con le esigenze lavorative dettate dal datore di lavoro o che accada in un luogo non ricollegabile all'attività lavorativa.



FT Consulting

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