NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SUI DPI


Pubblicato Sulla Gazzetta ufficiale della UE il nuovo Regolamento Europeo 2016/425 relativo ai dispositivi di protezione individuale che abroga la direttiva 89/686/CEE.

L’obiettivo è quello di stabilire i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei DPI  che devono essere immessi sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori.

Non si parla più di “Direttiva” ma di  “Regolamento”, in quanto si vogliono dare delle “regole”obbligatorie in modo da non lasciare spazio a differenze di recepimento da parte degli Stati membri.

Relativamente agli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della direttiva 89/686/CEE rimangono validi fino al 21 aprile 2023, salvo scadenze anteriori alla data.

Così come definito dall'articolo 3, il nuovo regolamento si applica a diverse tipologie di dispositivi di protezione individuale:
DPI

  •  “dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;
  • componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva;
  • sistemi di collegamento per i dispositivi di cui alla lettera a) che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell’uso”.


Nell'elenco rientrano anche i dispositivi che “sono nuovi sul mercato dell'Unione al momento di tale immissione sul mercato, vale a dire i DPI nuovi di un fabbricante stabilito nell'Unione oppure i DPI, nuovi o usati, importati da un paese terzo”. Il Regolamento “dovrebbe applicarsi a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza”.


Il regolamento, invece, non si applica ai DPI :
Segnaletica DPI

  • progettati specificamente per essere usati dalle forze armate o nel mantenimento dell'ordine pubblico;
  • progettati per essere utilizzati per l'autodifesa;
  • progettati per l'uso privato per proteggersi da condizioni atmosferiche non estreme;
  • da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili
  • per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori (caschi e  relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori).

          

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