NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SUI DPI
Pubblicato Sulla Gazzetta ufficiale della UE il nuovo Regolamento
Europeo 2016/425 relativo ai dispositivi di protezione individuale che abroga
la direttiva 89/686/CEE.
L’obiettivo è quello di stabilire i requisiti per la
progettazione e la fabbricazione dei DPI
che devono essere immessi sul mercato, al fine di garantire la
protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori.
Non si parla più di “Direttiva” ma di “Regolamento”, in quanto si vogliono dare delle
“regole”obbligatorie in modo da non lasciare spazio a differenze di recepimento
da parte degli Stati membri.
Relativamente agli attestati di certificazione CE
e le approvazioni rilasciati a norma della direttiva 89/686/CEE rimangono
validi fino al 21 aprile 2023, salvo scadenze anteriori alla data.
Così come definito dall'articolo
3, il nuovo regolamento si applica a diverse tipologie di dispositivi di
protezione individuale:
DPI |
- “dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;
- componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva;
- sistemi di collegamento per i dispositivi di cui alla lettera a) che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell’uso”.
Nell'elenco rientrano anche i dispositivi che “sono nuovi sul mercato dell'Unione al momento di tale immissione sul mercato, vale a dire i DPI nuovi di un fabbricante stabilito nell'Unione oppure i DPI, nuovi o usati, importati da un paese terzo”. Il Regolamento “dovrebbe applicarsi a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza”.
Il regolamento, invece, non si applica ai DPI :
Segnaletica DPI |
- progettati specificamente per essere usati dalle forze armate o nel mantenimento dell'ordine pubblico;
- progettati per essere utilizzati per l'autodifesa;
- progettati per l'uso privato per proteggersi da condizioni atmosferiche non estreme;
- da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili
- per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori (caschi e relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori).
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